Guida all’acquisto dei beni immobili

REGOLE E MODALITA’ DELLA VENDITA SENZA INCANTO

  • nel caso di vendita senza incanto, le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria Esecuzioni del Tribunale di Palmi entro le ore 12,00 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, ad eccezione del sabato. Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSIVAMENTE il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del giudice titolare della procedura e la data della vendita).
  • l’offerta dovrà contenere:
    1. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
    2. i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;
    3. l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore, a quanto previsto dall’art 571 C .P C per come novellato dal D. L 83/015(  75 % del prezzo base d’asta).;
    4. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione;
    5. tutti gli elementi previsti dall’art. 571 c.p.c, per come novellato dal D. L 83/2015, utili alla valutazione della migliore offerta ai sensi dell’art.573 c.p.c per come novellato D. L 83/2015
    6. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
  • qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più lotti si può presentare un’unica offerta specificando per quali lotti si partecipa nonché il prezzo offerto per ciascuno di esso;
  • all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Palmi- Proc. esecutiva n.***” per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente,si dovrà versare una cauzione per ogni lotto;
  • salvo quanto previsto dall’art.571 c.p.c., l’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche qualora l’ offerente non compaia il giorno fissato per la vendita salvo il caso di gara tra più offerenti.
  • Le competenze in favore del delegato verranno calcolate ai sensi del D.M. 15 ottobre 2015 n.227 e quelle del custode ai sensi del D. M n.80/2008. Sono poste a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione, e voltura catastale, ai sensi dell’art.7 D.M.15 ottobre 2015 n.227;
  • Salvo quanto disposto nel successivo punto n. 8, l’aggiudicatario provvisorio è tenuto a versare:

A)l’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione già prestata);

B) la somma necessaria per gli adempimenti del custode posti a carico dell’aggiudicatario quantificata  forfettariamente nella misura del 20%  del prezzo base (30% qualora il prezzo base d’asta sia inferiore ad € 20.000,00) entro il termine indicato nell’offerta (120 giorni), mediante deposito in cancelleria di due distinti assegni circolari non trasferibili intestati al TRIBUNALE  DI PALMI – Proc. esecutiva  n ***, con la precisazione che qualora la somma necessaria per gli adempimenti indicati di cui al punto B) non sia sufficiente lo stesso è tenuto a versare la differenza;

  • ove l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell’art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l’aggiudicatario dovrà versare direttamente all’Istituto mutuante, ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo, nel termine indicato nell’offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito dell’Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura, nonché depositare l’eventuale residuo con le modalità già indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l’aggiudicatario dovrà depositare in Cancelleria, l’originale della quietanza rilasciata dall’istituto di credito;
  • in caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione;
  • le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, all’udienza ed all’ora indicate nell’ordinanza di vendita; qualora per l’acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento è da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall’offerta precedente.

In caso  di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti si applica l’art.573 c.p.c per come modificato dal D. L 83/2015: il termine per il deposito del saldo prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell’offerta dell’aggiudicatario.

11) qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l’istituto di credito mutuante. Per le modalità relative a tale contratto di rinvia alle “Disposizioni generali sulla vendita senza incanto” allegate all’ordinanza di vendita.